1. L'articolo 635-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 635-bis. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Dopo l'articolo 635-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 635-ter. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da due a sette anni.
Art. 635-quater. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da due a sette anni».
3. Dopo l'articolo 640-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 640-quinquies. - (Truffa del certificatore di firma elettronica). - Il certificatore che, violando gli obblighi previsti